LND: cambi di denominazione, sede e fusioni societarie in ambito dilettantistico

19.05.2021 21:00 di Giuseppe Benevento   vedi letture
Fonte: lnd.it
LND: cambi di denominazione, sede e fusioni societarie in ambito dilettantistico
TMW/TuttoNocerina.com

La Lega Nazionale Dilettanti, con propria nota del 12 maggio 2021, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha rappresentato alla FIGC l'opportunità di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, diverse misure che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico.

In virtù di tale istanza il Consiglio Federale, riunitosi nella giornata di lunedì 17 maggio, ha condiviso lo spirito della proposta avanzata dalla LND e, anche tenendo conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese, ha deliberato delle disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle NOIF, valevoli per la stagione sportiva 2021/2022. Tali deroghe, che saranno applicate limitatamente alle realtà dilettantistiche e di settore giovanile, riguarderanno i termini di presentazione delle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda alle seguenti condizioni:

1) sarà consentito alle Società presentare domanda di cambio di denominazione, di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 26 luglio 2021 (anziché il 5 luglio 2021);

2) il trasferimento di sede sarà consentito nei seguenti casi: a) la società deve essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione sportiva; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

3) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non oggetto delle deroghe concesse dal Consiglio Federale.