PRIMA CATEGORIA: nocerino in campo sotto falso nome

E' accaduto a Giacomo Coppola, in estate allenatosi con la Nocerina per poi passare all'Alfaterna
16.01.2015 16:30 di  Marco Mattiello   vedi letture
Coppola ai tempi Real Nocera
Coppola ai tempi Real Nocera

ll G.S.T., visto il reclamo, la ritualità e la tempestività dello stesso, esaminate altresì le dichiarazioni dell’arbitro
sentito a chiarimento ed esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata documentazione depositata innanzi a codesto Giudice da parte della società reclamante, rileva, che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Montesano abbia fatto partecipare alla gara due calciatori, Coppola Giacomo (23.7.1992) e Iuliano Luigi (12.08.1988) rispettivamente sotto il nome di Nebboso Emanuele indicato in distinta con la maglia n. 13 e Adinolfi Giovanni n. 14. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro a chiarimento, emerge che, alla gara in epigrafe i calciatori indicati a nome Nebboso Emanuele (nato il 24.2.1986) e Adinolfi Giovanni (nato il 5.1.1990), indicati rispettivamente al n. 13 e n. 14 della società Montesano, sono stati identificati dall’arbitro prima della gara, a mezzo carta d’identità. Al 24° del primo tempo, il calciatore indicato nella distinta di gara della Montesano al n. 13 Nebboso Emanuele entrava in campo in sostituzione del calciatore n. 18 Ferrara Federico. A fine gara i dirigenti della società Gregoriana, invitavano il direttore di gara ad identificare nuovamente i calciatori Nebboso Emanuele e Adinolfi Giovanni. In tale occasione il direttore di gara si accorgeva che dai documenti era stato sottratto dallo spogliatoio il documento di riconoscimento di Nebboso Emanuele. Pertanto invitava i dirigenti locali a fornire spiegazioni. Dopo qualche e minuto, veniva mostrata la carta di identità del sig. Nebboso Emanuele. Dai documenti che vengono mostrati relativi al cartellino del sig. Coppola Giacomo, tesserato per la società Atripalda, l’arbitro riconosceva la foto
di Coppola Giacomo che era la stessa applicata sulla carta di identità del sig. Nebboso Emanuele, e pertanto si è
accertato che alla gara de qua ha preso parte Coppola Giacomo. Ritenuto che tale motivo è di per se sufficiente per l’accoglimento del reclamo, e comporta la punizione sportiva di cui all’art. 17 C.G.S., per tali motivi;
DELIBERA
in accoglimento del reclamo, ai sensi dell’Art. 17 C.G.S., infligge alla società Montesano 2006 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di infliggere alla società Montesano 2006 l’ammenda di € 200,00 per aver fatto partecipare alla gara de qua calciatori sotto falso nome, di squalificare per due giornate effettive il calciatore Coppola Giacomo nato il 23.7.1992 ed il calciatore Nebboso Emanuele nato il 24.2.1986