GIUDICE SPORTIVO: 31a giornata, stangata per la Nocerina

06.04.2022 12:30 di Giuseppe Benevento   vedi letture
GIUDICE SPORTIVO: 31a giornata, stangata per la Nocerina
TMW/TuttoNocerina.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

GARE DEL CAMPIONATO di SERIE D GIRONE “H”

GARA DEL 18/03/2022

VIRTUS MATINO - GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal F.B.C. GRAVINA, con il quale si richiede che venga inflitta alla POL. VIRTUS MATINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell'art. 10, co. 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore MALONGA DOMINIQUE (nato il 08.01.1989 e di nazionalità francese) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso tre diverse società di cui una da professionista ed ha partecipato a gare ufficiali per tutti e tre i sodalizi, così violandola limitazione stabilita dall'art. 95, comma 2 delle NOIF.
- lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società VIRTUS MATINO con cui si chiede il rigetto del reclamo e per l'effetto l'omologazione del risultato e le ulteriori memorie depositate dalla FBC GRAVINA con le quali si insiste per l’accoglimento del reclamo;
- letta la documentazione tramessa il 5 aprile 2022, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento della FIGC, da cui emerge chiaramente come il calciatore MALONGA DOMINIQUE per la stagione 2021/2022 è stato dapprima
a) tesserato per il Club Kokkolan P.V. presso la Federazione Finlandese, da cui si è svincolato nel mese di luglio, prima di essere
b) tesserato l'8.7.2021 dalla Íþróttafélagið Thór presso la Federazione Islandese e, infine,
c) tesserato per la POL. VIRTUS MATINO il 22.01.2022.
- rilevato come, contrariamente a quanto affermato dalla F.B.C. GRAVINA nel proprio reclamo, il calciatore MALONGA DOMINIQUE non veniva tesserato da professionista presso la Federazione islandese, atteso che dalla documentazione in atti risulta chiaramente come il medesimo calciatore sia stato sempre oggetto di tesseramenti come dilettante ("amateur").
- osservato come l'art. 95, comma 2, NOIF prevede come "nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione", la corretta esegesi della norma porti ad escludere la sua applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche.
- Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa, atteso che il calciatore MALONGA DOMINIQUE nel corso della stagione sportiva 2021/022 risulta tesserato unicamente come "non professionista" (e non, invece, per "società professionistica"), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui aveva pieno titolo a partecipare.

Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di POL. VIRTUS MATINO - F.B.C. GRAVINA 3-2;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto del F.B.C. GRAVINA

GARA DEL 26/03/2022

VIRTUS MATINO - CASERTANA S.R.L.
Il Giudice Sportivo
Rilevato che, la società Casertana SRL presentava, relativamente alla gara in epigrafe, tempestivo preannuncio di reclamo cui
seguiva, con nota del 29 marzo 2022, formale rinuncia, dispone l’archiviazione e l'addebito del contributo sul conto della società.

GARE DEL 03/04/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 2.500,00 – 1 Gara a porte chiuse - U.S. MARIGLIANESE Per avere propri sostenitori rivolto, nel corso dell'intervallo, reiterate espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale. Inoltre, nel corso del secondo tempo, i medesimi lanciavano all'indirizzo di un A.A. reiterati sputi che lo attingevano sulla testa e sulle spalle e getti d'acqua, nonché rivolto espressioni irriguardose e gravemente offensive. Sanzione così determinata in ragione della palese violazione delle disposizioni normative e federali per il contenimento della pandemia da Covid-19 e della recidiva specifica di cui al CU 54.

Euro 2.000,00 – 1 Gara a porte chiuse - NOCERINA CALCIO 1910 Per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato una bottiglietta piena di acqua all'indirizzo della panchina avversaria, la quale cadeva sul terreno di gioco dopo avere sfiorato la testa dell'allenatore della società ospitata. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al CU n.16/CS. ( R A - R AA )

Euro 800,00 F.C. SAN GIORGIO Per avere propri sostenitori rivolto espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo di un A.A. per la intera durata della gara. ( R A - R AA )

Euro 400,00 VIRTUS MATINO Per indebito accesso al terreno di gioco di un proprio sostenitore che costringeva il Direttore di gara ad interrompere il gioco per circa 1 minuto. ( R A - R CdC )

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/04/2022

MANZONE SANTOLO (U.S. MARIGLIANESE) Per avere, al termine della gara, avvicinato gli Ufficiali di gara chiedendo di non dare evidenza a referto, della condotta posta in essere dai propri sostenitori al termine della gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAVALLARO GIOVANNI (NOCERINA CALCIO 1910) Allontanato al termine del primo tempo per avere protestato con fare minaccioso all'indirizzo del Direttore di gara, nel corso del secondo tempo, accedeva indebitamente al terreno di gioco posizionandosi dietro ad una porta prima di essere nuovamente allontanato.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIBENEDETTO GIANMARCO (TEAM ALTAMURA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FAIELLO GIUSEPPE (U.S. MARIGLIANESE) Per avere, a gioco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PUNTORIERE MARCO (NARDO'SRL)

MANCINO GAETANO (NOCERINA CALCIO 1910)

SERRA ANTONELLO (TEAM ALTAMURA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

RUSSO FRANCESCO (FRANCAVILLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALLEGRINI GIACINTO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

GAROFALO AGOSTINO (NOCERINA CALCIO 1910)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ADDAE BRIGHT (BITONTO CALCIO S.R.L.)

MORLEO SIMONE (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

MANSOUR MOHAMED (CASERTANA S.R.L.)

ZITO ANTONIO (F.C. S.S. NOLA 1925)

ARGENTO GIUSEPPE (F.C. SAN GIORGIO)

GARGIULO ALFONSO (SORRENTO CALCIO 1945)

AMMONIZIONE (XI INFR)

RIZZO GIANMARCO (CASARANO CALCIO S.R.L.)

DI PIETRO ANDREA (F.C. SAN GIORGIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PETTA ANDREA (BITONTO CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MONTI NICCOLO (CASERTANA S.R.L.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BADJE ISMAILA (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

TUNINETTI RODRIGO MARTIN (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

CARUSO SIMONE (LAVELLO)

PANEBIANCO NICOLA (MOLFETTA CALCIO)

BARADJI MOUSSA (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CASSANDRO MARCO (F.C. S.S. NOLA 1925)

ONESTO FRANCESCO (F.C. SAN GIORGIO)

DAMMACCO GAETANO (NOCERINA CALCIO 1910)

PALUMBO VITTORIO (U.S. MARIGLIANESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CORATELLA CIRO (F.C. S.S. NOLA 1925)

BASRAK MILAN (LAVELLO)

GRANDE MICHELE (LAVELLO)

RIPA FRANCESCO (SORRENTO CALCIO 1945)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANTONACCI GIANMARCO (FRANCAVILLA)

MARIANO CHRISTIAN (NARDO'SRL)

RICCIO ANTONIO (NOCERINA CALCIO 1910)

MALONGA DOMINIQUE (VIRTUS MATINO)