LEGA PRO: 6 mesi di stop a Macalli

30.04.2015 08:14 di Marco Mattiello   vedi letture
LEGA PRO: 6 mesi di stop a Macalli

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, presieduto dall’Avv. Sergio Artico, ha sanzionato con 6 mesi di inibizione il presidente della Lega Pro Mario Macalli in parziale accoglimento del deferimento disposto dalla Procura Federale lo scorso 9 marzo.

 

Di seguito il dispositivo della sentenza:

Letti gli atti Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 9 marzo 2015 nei confronti di Mario MACALLI, nella sua qualità di Presidente della Lega Pro, per rispondere delle seguenti incolpazioni: 1) violazione dell’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nel corso della stagione sportiva 2011-2012 e delle stagioni sportive successive, allorché rivestiva la qualifica di Presidente della Lega Pro, poneva in essere le seguenti condotte: - nel febbraio 2011, registrava a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma, i marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932; - nel luglio 2012, essendo stato dichiarato il fallimento della U.S. Pergocrema 1932, concedeva in uso gratuito, con potestà di revoca, al sig. Cesare Angelo Fogliazza il marchio Pergolettese 1932 e quest’ultimo per accordi interceduti con lo stesso Macalli provvedeva al cambio di denominazione della Soc. Pizzighettone ed al suo trasferimento a Crema; - nell’ottobre del 2013, allorché la Pergolettese 1932 è stata promossa dal campionato di Serie D in Lega Pro Seconda Divisione, provvedeva a donare il marchio U.S. Pergolettese 1932 alla stessa società in persona del suo legale rappresentante e ciò solo dopo aver appreso di essere indagato e dopo che la società di cui aveva la titolarità del marchio si era iscritta ad un Campionato organizzato dalla Lega di cui era Presidente; - il Macalli con le condotte di cui sopra di fatto ha stabilito chi dovesse svolgere l’attività calcistica nella città di Crema e con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale Presidente della Lega Pro e Vice Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e in conflitto di interessi per l’acquisizione di marchi relativi e denominazioni di società sportive rimanendo a tutt’oggi titolare di tre dei quattro marchi citati; 2) violazione di cui all'art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nei mesi di aprile-maggio 2012, allorché il MACALLI medesimo rivestiva la qualifica di Presidente della LegaPro, bloccava il bonifico della somma di euro 256.488,80 dovuta alla U.S. Pergocrema 1932 quale quota dei contributi derivanti dalla suddivisione dei diritti televisivi, senza che ricorresse alcuna giustificazione giuridica, con ciò aggravando la situazione di crisi finanziaria della predetta società che non ebbe la possibilità di ripianare il debito portato nel ricorso di fallimento che, quindi, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Crema in data 20.6.2012; Letta la memoria ed esaminata l’ampia documentazione a supporto depositate dalla difesa del Macalli Esaminata l’istanza di intervento presentata dal sig. Sergio Briganti Ascoltati in apertura di udienza i legali del Briganti che hanno illustrato più dettagliatamente quanto già esposto nella stessa istanza Ascoltati il Procuratore federale ed i difensori dell’incolpato i quali si sono opposti all’ammissione dell’intervento Sul punto il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, così ha deciso: ORDINANZA n. 1 Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in merito all’istanza di intervento tempestivamente presentata dai difensori del Sig. Sergio Briganti, alla quale si sono opposti il Procuratore federale ed i difensori dell’incolpato; ritenuto che nell’Ordinamento federale l’intervento di terzi è previsto esclusivamente nell’ipotesi di illecito sportivo di cui all’art. 33, comma 3 CGS, richiamato dall’art. 41, comma 7, mentre il presente procedimento riguarda la diversa fattispecie di violazione dei principi di lealtà correttezza e probità tutelati dall’art. 1 bis, comma 1 CGS; osservato che l’intervento del terzo interessato è previsto e regolato in modo espresso dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC nei termini sopra richiamati, cosicché non è direttamente applicabile in questa sede l’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, stante la previsione dell’art. 1, comma 2 del CGS della FIGC; rilevato che, in ogni caso, il Sig. Briganti non ha fornito prova di essere titolare di interessi anche indirettamente rilevanti e tutelabili nell’ambito dell’Ordinamento sportivo in relazione al presente procedimento; P.Q.M. Respinge l’istanza, dichiara inammissibile l’intervento e dispone procedersi al dibattimento. Ascoltata a questo punto la difesa dell’incolpato che solleva una eccezione pregiudiziale eccependo l’improcedibilità del deferimento per mancato rispetto dei termini concessi dallo stesso procuratore federale con note del 28 settembre 2012 e 26 marzo 2013, per l’inesistenza di un decreto di proroga, peraltro mai notificato all’incolpato, così da provocare l’improcedibilità del deferimento visto che tale documento, ove esistente, non sarebbe stato prodotto nei termini nel presente giudizio. Preso atto della replica del Procuratore federale il quale chiede respingersi l’eccezione formulata in quanto i termini indicati nelle lettere di affidamento delle indagini sarebbero termini interni dell’Ufficio che, ove superati, non comportano alcuna decadenza. Il procuratore federale precisa al riguardo che gli unici termini previsti dall’Ordinamento sono quelli determinati dall’art.32, comma 11, vigente all’epoca di svolgimento delle indagini e che, con riferimento a tali termini, la Procura federale ottenne ben due proroghe come da C.U. Corte Federale di Giustizia n.282/12-13 e 127 del 28 novembre 2013, che vengono prodotti. Il Procuratore federale si oppone comunque in punto di diritto all’eccezione rilevando che l’eventuale superamento non autorizzato dei termini non provocherebbe l’improcedibilità del deferimento ma semplicemente la inutilizzabilità degli atti istruttori compiuti dopo la scadenza dei termini. Sul punto il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, così ha deciso: ORDINANZA n. 2 Il Tribunale Federale Nazionale, vista l’eccezione preliminare formulata all’odierna riunione dalla difesa dell’incolpato; rilevato che i termini indicati nelle note del 28.9.2012 e del 26.3.2013 dal Procuratore Federale hanno carattere ordinatorio e natura organizzativa dell’ufficio, in quanto tali privi di rilevanza esterna; ritenuto, peraltro, che il Procuratore Federale non ha limitato né poteva (auto)limitare termini procedimentali che trovano la loro fonte esclusivamente nel C.G.S., anche in ragione delle successive richieste di proroga delle indagini, poi concesse dalla Corte di Giustizia; rilevato che, in ordine alla mancata produzione di dette richieste di proroga e delle decisioni della Corte di Giustizia di concessione delle proroghe stesse, non può essere accolta l’eccezione sollevata giacché, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22, co. 11, CGS (tanto nella precedente quanto nell’attuale formulazione), tutto quanto pubblicato nei Comunicati Ufficiali si presume conosciuto in maniera assoluta, non essendo prevista la notifica ai soggetti sottoposti alle indagini; ritenuto, tra l’altro, che la produzione dei relativi comunicati ufficiali da parte della Procura Federale non può essere considerata tardiva, in quanto resa necessaria dall’eccezione sollevata dalla difesa dell’incolpato solo in data odierna; ritenuto, infine, che non emergono atti di indagine successivi all’ultima proroga concessa; P.Q.M. Rigetta l’eccezione. Preso atto, a questo punto, delle richieste istruttorie formulate in memoria dalla difesa dell’incolpato e ribadite in udienza e dell’opposizione del Procuratore federale all’ammissione delle stesse basata sulla irrilevanza di dette richieste al fine del decidere. Sul punto il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, così ha deciso: ORDINANZA n. 3 Il Tribunale Federale Nazionale, viste le istanze istruttorie dell’incolpato alle quali si è opposta la Procura Federale; ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale a mezzo del Sig. Angelo Cesare Fogliazza sui due capitoli di prova articolati a pag. 37 della memoria difensiva ritenuti irrilevanti e genericamente formulati i restanti capitoli di prova con gli altri testi indicati ed assorbente il suddetto rilievo; P.Q.M. Ammette la prova testimoniale nei limiti di cui sopra, onerando il deferito della convocazione del teste (omissis). Ascoltato nella successiva seduta del 23 aprile 2015 il teste ammesso sig. Angelo Cesare Fogliazza sulle seguenti circostanze: 1. in merito alla genesi del rapporto con l’amministrazione Comunale di Crema ed alle trattative per trasferire la sede sportiva della società U.S. Pizzighettone, della quale è tutt’ora socio di maggioranza e vice presidente, presso la città di Crema; 2. in merito ai rapporti intercorsi con il Presidente della Lega Pro rag. Mario Macalli, in riferimento alla concessione del marchio U.S. Pergolettese 1932 srl, del quale successivamente è divenuto titolare legittimo. Preso atto delle precisazioni fornite, all’esito della prova, dall’incolpato Ascoltato il Procuratore federale che, dopo una dettagliata requisitoria nel corso della quale ha ripercorso tutti i passaggi analiticamente descritti nel deferimento, ha concluso per l’affermazione di responsabilità del Macalli chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 8 (otto). Ascoltata la difesa del soggetto deferito che, dopo aver ricostruito i fatti oggetto della incolpazione, ha ribadito le ragioni per le quali il deferimento sarebbe del tutto infondato. In particolare la difesa dell’incolpato ha insistito nel rappresentare come tutti i comportamenti tenuti dal Macalli sarebbero legittimi e coerenti giacché la registrazione dei marchi sarebbe avvenuta alla luce del sole e comunque in nessun momento l’incolpato sarebbe stato titolare di un marchio appartenente ad una società militante nella Lega da lui presieduta. Inoltre nessun comportamento attivo sarebbe ravvisabile nello svolgimento del procedimento che aveva portato al fallimento del Pergocrema e dunque il Macalli non avrebbe favorito nessun soggetto per l’acquisizione dei diritti della società calcistica di Crema. Inoltre la mancata erogazione dei diritti TV alla società sarebbe stata determinata dalla esigenza di rispettare la normativa vigente. In conclusione il Macalli dovrebbe essere pienamente prosciolto, in subordine, ove venisse accertata qualche responsabilità a carico della stesso, potrebbe al massimo essere irrogata una sanzione minima e di tipo pecuniario. Ascoltato, infine, il soggetto deferito in persona il quale ha tenuto a ribadire la piena correttezza dei propri comportamenti e tutto il proprio disagio nel partecipare a questo giudizio come soggetto incolpato. Trattenuto il giudizio in decisione, il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dopo una lunga camera di consiglio, così ha deliberato. * * * Per quanto attiene ai fatti oggetto del primo capo di incolpazione, non c’è dubbio e non è nemmeno contestato che nel febbraio 2011 il Macalli, che rivestiva la qualifica di Presidente della Lega Pro, senza informarne alcuno abbia richiesto la registrazione a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma, i marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932. Ciò appare di per sé contrario ai doveri di lealtà e correttezza imposti dall’art. 1 comma 1 del CGS all’epoca vigente, oggi trasfusi nell’art. 1 bis comma 1 CGS. Non è certo sufficiente essere cresciuto nel quartiere del Pergoletto o essere stato giocatore e poi tifoso della squadra locale per potersi impossessare di ogni marchio riconducibile a tale quartiere, marchi sui quali il deferito non aveva altro diritto che quello di essere stato il primo e l’unico a pensare alla loro registrazione. Certamente il deferito non li aveva ideati e non ne aveva acquistato in alcun modo i diritti. La violazione sussiste anche con riferimento al marchio della soc. Pergocrema 1932, la cui registrazione non venne accettata nel febbraio 2011 (ma lo fu soltanto dopo la dichiarazione del fallimento della società) in quanto il Pergocrema era società attiva che disputava il campionato di Lega Pro utilizzando correttamente il marchio. Di fatto, dopo il fallimento della Pergocrema 1932, il deferito ottenne il monopolio dei marchi riconducibili al quartiere Pergoletto e, quindi, alla squadra rivale dell’altra compagine cittadina, il Crema. Tale intento appare censurabile anche perché perseguito dal Presidente della Lega Pro nonché prestigioso dirigente della Federazione, tenuto per le sue cariche al massimo della correttezza e dell’imparzialità. Per quanto attiene alla vicenda legata alla concessione in uso del marchio Pergolettese 1932 alla squadra che sostituì il Pergocrema 1932 dopo il fallimento, essa va ricostruita attraverso i documenti, gli atti del procedimento penale e le dichiarazioni rese dai testi al magistrato ordinario, alla Procura federale e, per quanto riguarda il teste Cesare Angelo Fogliazza, anche dinanzi a questo Tribunale. Alla luce di tali elementi appare certo che fu proprio il Presidente Macalli il reale artefice dell’operazione che portò la squadra del Pizzighettone (della quale il Fogliazza era il dominus) a trasferirsi a Crema con il nuovo nome di Pergolettese 1932. Le dichiarazioni rese in dibattimento dal Fogliazza, tendenti a ridimensionare il ruolo del deferito, sono smentite da molteplici voci processuali. Devono quindi essere valutate complessivamente inattendibili. Walter Della Frera, Consigliere del Comune di Crema ha riferito di avere seguito in prima persona le vicende del Pergocrema, sia come Medico Sociale del Pergocrema sino al 2000 sia come Consigliere del Comune di Crema incaricato allo sport dal giugno del 2012 ma anche per via della sua attività professionale di medico sportivo e titolare di un ambulatorio di fisioterapia in Crema che aveva tra i clienti anche molti calciatori. Prima della dichiarazione di fallimento Della Frera era negli U.S.A. in vacanza ma si teneva in contatto telefonico proprio con il Presidente Macalli (non con Fogliazza come da questi riferito). Fu Macalli a dirgli che Cesare Fogliazza era interessato a venire a far calcio a Crema e voleva parlare con il Sindaco per l'utilizzo delle strutture del Comune di Crema. Fu sempre il deferito che gli disse che se tale ipotesi si fosse concretizzata la società si sarebbe chiamata Pergolettese. Agostino Alloni, Consigliere del Comune di Crema ha riferito che nella primavera del 2012 in rappresentanza del Comune, con Della Frera, si recò dal Presidente Macalli perché sulla stampa si avvicendavano articoli che parlavano dei debiti della società Pergocrema 1932. Secondo Alloni l’operazione non si poteva definire senza l’assenso di Macalli che avrebbe dovuto concedere l'utilizzo del marchio. La tesi difensiva del deferito (e le conformi dichiarazioni testimoniali del Fogliazza) viene smentita anche da Andrea Micheli, Presidente e legale rappresentante del A.S. Pizzighettone e poi della Pergolettese 1932 nonché nipote di Cesare Fogliazza. Micheli riferisce che fin dagli inizi di giugno 2012 (prima della dichiarazione di fallimento della Pergocrema 1932) il Fogliazza lo informò del progetto di far passare il Pizzighettone a Crema cambiando denominazione, militando in L.N.D. con un nuovo marchio ovvero Pergolettese 1932 con il consenso di Macalli che si fidava di lui. Fu in quel momento che Micheli venne a conoscenza del fatto che Macalli fosse proprietario del marchio Pergolettese in quanto prima non conosceva il deferito né sapeva che avesse registrato il marchio solo un anno prima assieme ad altri marchi riconducibili al Pergocrema. Micheli ha dichiarato di aver partecipato, pochi giorni prima del 30 giugno 2012, a un incontro nell'ufficio di Macalli con Alloni, Fogliazza e un avvocato che rappresentava i futuri eventuali soci. Secondo il Micheli, se non fosse andata in porto la trattativa con il Pizzighettone, il Presidente Macalli non avrebbe mai concesso l'uso del marchio ad altri, considerati anche gli accordi precedenti con lo zio. Del resto tale circostanza è confermata dal fatto certo che il Macalli negò l’utilizzo del marchio perfino ai soggetti indicati dall’amministrazione comunale. Inoltre, secondo Micheli, il Fogliazza gli illustrò il progetto non dopo il fallimento bensì quando il Pergocrema non era ancora fallito e gli disse che in alternativa, si poteva cercare di evitare il fallimento ma era una strada difficilmente percorribile e lontana dalle loro possibilità anche economiche e quindi si rendeva necessario attendere il fallimento e poi portare avanti la loro soluzione. Quanto dichiarato dal deferito è contrastato dalle dichiarazioni rese dal Micheli all’autorità giudiziaria. Il presidente Macalli in sede di interrogatorio al P.M. della Procura della Repubblica di Roma aveva dichiarato che "dopo il fallimento il nuovo presidente della società (Micheli Andrea) mi ha chiesto dì potere utilizzare il marchio PERGOLETTESE 1932 ed io ho immediatamente acconsentito senza pretendere alcunché in cambio”. Al contrario Micheli ha invece dichiarato di essere stato informato della trattativa da suo zio, Cesare Fogliazza che gli disse che "c'era la possibilità di trasferirsi a Crema (da Pizzighettone) e militare in Lega Nazionale Dilettanti con un nuovo marchio ovvero PERGOLETTESE 1932 perché a suo dire MACALLI era disponibile a consentirne l'utilizzo ". Va infine ricordata l’informativa della Guardia di Finanza 24/10/2013 indirizzata al P.M. nella quale può leggersi “esulando dalla qualificazione giuridica ricoperta, è bene rimarcare che Macalli, pur non ricoprendo alcuna carica formale nel "Pergocrema" (in difficoltà economiche) ed essendo proprietario di quel marchio e di altri tre della stessa società sportiva, ha tenuto delle riunioni nel suo studio per definirne il futuro assetto societario, stringendo accordi con il FOGLIAZZA a cui ha concesso l'utilizzo del marchio "Pergolettese", come dichiarato da MICHELI Andrea e da ALLONI Agostino. Analoga dichiarazione è stata resa da FOGLIAZZA che ha riferito di essere stato convocato appositamente da MACALLI in un incontro a due, nel corso del quale gli venne proposto di spostare la squadra da Pizzighettone a Crema e che, in caso positivo, MACALLI si rendeva disponibile a concedere il marchio. Anzi, questa sembra proprio una conditio sine qua non, considerato che tale concessione è stata negata da MACALLI alla Amministrazione comunale di Crema e alle varie cordate di imprenditori disposti a far parte della società sportiva. Anche DELLA FRERA, dagli U.S.A., era in continuo contatto telefonico con Macalli per seguire l'andamento della vicenda, a conferma che l'indagato costituiva il perno delle trattative”. Sta di fatto comunque che il Presidente Macalli, pur mantenendo la titolarità del marchio almeno fino all’ottobre 2013, nel luglio 2012 ne concesse gratuitamente l’utilizzo proprio al Fogliazza consentendogli di portare a temine  l'operazionee di trasferimento della sua società da Pizzighettone a Crema con il mutamento della denominazione sociale in quella di Pergolettese 1932. Al termine della successiva stagione agonistica la Pergolettese 1932 ottiene la promozione in Lega Pro ma il Presidente Macalli mantiene la titolarità del marchio fino al successivo mese di ottobre quando lo dona al Fogliazza. E’ evidente che in questi mesi il conflitto di interessi in capo al deferito diventa anche formale e quindi si realizza un’ulteriore violazione degli obblighi sanciti dall’art 1 comma 1 (ora 1bis comma 1) del CGS. Da evidenziare che, comunque, il Presidente Macalli, anche dopo la donazione, mantiene un controllo sulla Pergolettese imponendo la presenza di un tutor di sua fiducia. Tale imposizione, limitando la piena disponibilità del marchio e consentendo un sia pur blando controllo sulla società Pergolettese 1932, costituisce una forma di ingerenza nella gestione della società incompatibile con le cariche rivestite dal deferito. Appare pertanto fondata la tesi della Procura Federale secondo la quale il Presidente Macalli ha di fatto determinato chi dovesse avere la possibilità di sostituire la Pergocrema 1932 e quindi chi dovesse svolgere attività agonistica nella città di Crema, designando a farlo persona di antica conoscenza e di sua totale fiducia. Le condotte tenute dal deferito violano pertanto i doveri di imparzialità, di correttezza e di lealtà tanto più cogenti per chi ricopre cariche di così elevato vertice come il Presidente Macalli. I fatti contestati con il primo capo di incolpazione sono disciplinarmente rilevanti e comportano una sanzione disciplinare complessivamente valutata come in dispositivo.

Con il secondo capo di incolpazione, il Presidente Macalli è chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per avere bloccato, nel periodo aprile – maggio 2012, il bonifico della somma di € 256.488,80, dovuto alla US Pergocrema 1932 quale quota dei contributi derivanti dalla suddivisione dei diritti televisivi senza che ricorresse alcuna giustificazione giuridica, con ciò aggravando la situazione di crisi finanziaria della predetta società che non ebbe la possibilità di ripianare il debito portato nel corso del fallimento che, quindi, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Crema in data 20.6.2012. Gli elementi raccolti non consentono di poter affermare con certezza la responsabilità del deferito in ordine ai fatti allo stesso ascritti, essendo possibili infatti ricostruzioni alternative all’ipotesi accusatoria. E non solo non vi è certezza sulla natura attiva del ruolo rivestito dal deferito ma anche sul sotteso elemento psicologico. Base di partenza di tale convincimento è fornita dalle dichiarazioni rese dai Sigg.ri Bonaldi, Della Frera ed Alotti che hanno delineato le vicende “politiche” legate alle problematiche dell’US Pergocrema 1932. Gli stessi hanno chiarito che era fallito il tentativo di far rilevare la compagine sportiva ad una cordata di imprenditori cremaschi per cui era risultato necessario ricorrere al cosiddetto “piano b”, che prevedeva l’ingresso di soggetti capitanati dal Sig. Cesare Fogliazza, così attuando quella che era a tutti gli effetti una soluzione di ripiego. Peraltro, gli stessi, riportando quelle che erano voci correnti, si sono detti a conoscenza delle difficoltà economiche nelle quali versava la Società e che, probabilmente, le stesse costituivano il presupposto delle problematiche federali. Per altro verso, non sono pienamente idonee a sostenere un giudizio di responsabilità del deferito le ulteriori dichiarazioni rese dall’Avv. Bonanni e dal Dott. Amico di Meane. Glii stessi hanno fornito versioni apparentemente contrastanti per cui non è possibile ascrivere, con certezza, la sospensione del bonifico ad una decisione autonoma ed autoritativa del Presidente Macalli. Sul punto, è bene richiamare le dichiarazioni che l’Avv. Bonanni (responsabile dell’Ufficio legale) ha reso in data 29.4.2013 (all. 41, pag. 682) alla Procura della Repubblica. “In considerazione del fatto che il Pergocrema presentasse un saldo positivo sulla scheda contabile, lei mi chiede quindi come mai diedi disposizioni verbali al dott. Guido Amico di Meane di non procedere al bonifico della somma al Pergocrema ed io le rispondo che essendo un consulente della Lega Pro mi limitai a segnalare al Presidente Macalli l'ingente esposizione debitoria del Pergocrema nei confronti dei calciatori quale risultante dalle istanze di messa in mora, trasmesse ai sensi dell’art. 17 dell'accordo collettivo, e quindi il rischio oggettivo che i tesserati potessero svincolarsi prima della fine del campionato; allo stesso Presidente segnalai altresì che nonostante il bonifico del 15/2/2012 al Pergocrema, le messe in mora riguardavano il mancato pagamento anche di mensilità antecedenti al 15/2/2012 (nello specifico dal dicembre 2011) segno quindi che i proventi ricevuti non erano stati impiegati per il pagamento delle competenze dei calciatori; segnalai inoltre al Presidente Macalli, che comunque ne era già a conoscenza, le varie posizioni debitorie del Pergocrema nei confronti dei Vigili del Fuoco, Misericordia ed altre…considerato ciò il Presidente diede specifiche disposizioni di lasciare il saldo attivo sulla scheda contabile del Pergocrema ma di non effettuare il relativo bonifico sul c/c bancario della società stessa. Pertanto girai le disposizioni del Presidente Macalli al dott. Amico di Meane che del resto ne aveva parlato anche lui con il Presidente cosa che aveva fatto anche il Segretario generale della Lega, avv. Capograssi e il Direttore Generale, dott. Francesco Ghirelli…In tali analoghe situazioni la Lega Pro provvede, previo accordo con la società sportiva interessata ad inviare sul posto un proprio incaricato amministrativo il quale versa direttamente ai tesserati gli importi dovuti per le mensilità pregresse. Per tale procedura so che ci sono stati contatti tra il presidente della società Briganti e il dott. Ghirelli e Capograssi ma non sono in grado di riferire il contenuto di tali accordi…Prendo atto di quanto mi è stato comunicato previa lettura dello stralcio della dichiarazione del dott. Di Meane ma, come ho già riferito, non ricordo la data in cui presi visione materiale di tale fax, comunque dal punto di vista giuridico non potrei mai aver detto al dott. Di Meane di bloccare il bonifico al Pergocrema sulla base di una mera istanza di sequestro conservativo che al momento era senza esito e comunque non avevo le competenze per poter fornire tale disposizione che è di competenza del Presidente Macalli quindi escludo categoricamente di aver detto al dott. Di Meane di non bonificare la quota del contributo legge Melandri al Pergocrema, ribadisco l'unico che potrebbe aver dato una disposizione del genere è il Presidente…Ricordo perfettamente che ci fu un colloquio tra me e il direttore e con il Presidente al telefono ove mi fu chiesto se il sequestro era stato eseguito nelle forme di legge ed io ho risposto che in effetti il fax non era sufficiente per ritenere il sequestro eseguito ma ne avevamo formale conoscenza quindi raccomandai di non bonificare al Pergocrema per non incorrere in una possibile denuncia per inosservanza di un provvedimento del Giudice, cosa che era già capitata in passato per il fallimento di altre società calcistiche…A questo punto viene esibita alla parte la lettera del 3/5/2012 inviata al Pergocrema da parte della Lega Pro, a firma del Presidente Macalli, e l'avv. Bonanni precisa che la stessa è stata fatta per dare riscontro formale alle precedenti richieste del Pergocrema che tendeva ad ottenere le somme relative al contributo della legge Melandri di cui ha già parlato in precedenza; in effetti ci si poteva limitare solo a riferire che era pervenuta l'istanza di sequestro conservativo ma abbiamo comunque voluto dare sfogo alle richieste che erano già state fatte dal Pergocrema alle quali non avevamo ancora risposto formalmente…ero a conoscenza del fatto che il Presidente Macalli fosse proprietario di più marchi, due o tre, riconducibili al Pergocrema e mi chiese se tale registrazione era stata fatta lecitamente e se esistevano delle normative federali che potessero impedirglielo perché vi erano delle notizi stampa in proposito ed io comunque lo rassicurai sulla liceità del suo comportamento. Macalli mi chiese inoltre notizie circa la concessione in comodato gratuito dei marchi ed io non gli diedi specifiche rassicurazioni”. Del tutto divergenti sono le dichiarazioni rese dal Sig. Amico di Meane (all. 41, pag. 667). “…parlando del Pergocrema al 30 aprile 2012 posso dire, in base alla documentazione contabile in mio possesso che vi consegno, che il contributo spettante era di €312.118,54; nei rapporti tra dare ed avere posso dire che il saldo positivo da erogare era di € 256.488,80, quindi l'erogazione poteva esser fatta tranquillamente ma siccome ero a conoscenza del fatto che il 27 aprile l'Ufficio legale della Lega PRO aveva ricevuto una diffida dall'Avvocato Macrì, legale di dieci calciatori del Pergocrema, con la quale intimava di non pagare nulla alla società Pergocrema avendo depositato un ricorso per sequestro conservativo presso il Tribunale di Crema nella medesima data del 27 aprile, tale pagamento venne bloccato dall'ufficio legale della Lega PRO…mi sembra di ricordare che fu l’Avv. Bonanni a comunicare, non ricordo se personalmente a me oppure alle impiegate ma ritengo verosimile che abbia parlato con me, di non pagare. Di solito non ci sono rapporti cartolari tra l'Ufficio Legale e quello Amministrativo, tra l'altro si tratta di uffici nello stesso stabile e per consuetudine riceviamo queste comunicazioni verbalmente. Escludo che l'Avv. Bonanni mi abbia detto che la direttiva di astenermi dal pagamento provenisse dal Presidente…come potete vedere dall'estratto conto contabile del Pergocrema al 30/04/2012 che vi consegno, noterete che sono state registrate in pari data due operazioni passive di circa 11 mila euro ciascuna che hanno portato il saldo a € 256.488,80; come vi ho detto avevo già ricevuto disposizioni circa il blocco dei pagamenti ma se non le avessi ricevute ritengo plausibile che i primi giorni di maggio, il due od il tre avremmo certamente bonificato il contributo al Pergocrema così come ad altre società…non conosco la procedura giuridica che bisogna seguire per bloccare somme spettanti alle società, c'è l'ufficio legale che se ne occupa, mi hanno detto di bloccare i pagamenti al Pergocrema perché c'era una procedura in corso e l'ho fatto…no, non ho memoria di aver parlato con l'Avv. Bonanni del fatto che fosse arrivato in Lega il 3 maggio il provvedimento di sequestro del giudice ma per me, come ho ribadito varie volte non vi erano problemi nel senso che la partita era bloccata e quindi semmai aveva un senso parlarmene solo se fosse arrivata una disposizione contraria…no, non sono conoscenza del contenuto della lettera tra il Presidente di Lega PRO ed i legali del Pergocrema datata 3 maggio 2012 di cui lei mi parla e non ne ero a conoscenza nemmeno all'epoca; per quanto riguarda il contenzioso sapevo che c'era stata da parte del Pergocrema richiesta di liquidazione degli importi e che era stata bloccata ma nient'altro…mi vedo talvolta con il Presidente per fargli dei report sulla situazione delle società, nel caso specifico lei mi chiede se avevo parlato con il Presidente della situazione Pergocrema, sinceramente ritengo di avergliene parlato ma non ricordo se fece considerazioni al riguardo…è probabile che al 27 aprile 2012 per alcune società affiliate fossero già stati predisposti ed inviati i bonifici della quota parte di contributo, che era senz'altro la quota parte più cospicua, mi riservo di farvi avere la documentazione di dettaglio delle liquidazioni e dei bonifici di tutte le società messi in correlazione alle date di effettiva erogazione del contributo”. Quanto emerge dalle dichiarazioni viene intersecato da una serie ulteriore di elementi che non contribuiscono all’ipotesi formulata nel deferimento. Difatti, è stato riferito che il 30.4.2012 sono state effettuate alcune operazioni contabili sul conto dell’US Pergocrema 1932, circostanza che contrasta la data del 27.4.2012 come quella in cui si sarebbero concluse le procedure di liquidazione, tanto che il bonifico sarebbe stato disposto nei primi giorni del mese di maggio, motivo per cui occorre considerare anche che la vicenda si è sviluppata in un arco temporale molto limitato. A margine di tali elementi, appare evidente che si siano verificate all’epoca una serie di consultazioni tra il Presidente Macalli, l’ufficio legale della Lega ed altri dirigenti apicali sulla opportunità di sospendere bonifici in caso di situazioni debitorie particolarmente complesse, come quella in cui versava l’US Pergocrema 1932, tanto da legittimare l’invio di un proprio incaricato amministrativo che, di fatto, si sarebbe surrogato alla Società nell’effettuazione dei pagamenti. Tale questione è strettamente legata sia alla vicenda del bonifico della prima rata dei contributi previsti dalla legge Melandri, avvenuto il 15.2.2012, sia al fax del 27.4.2012 con il quale l’Avv. Macrì, procuratore di numerosi calciatori tesserati con l’US Pergocrema 1932, ha comunicato il deposito di un ricorso per sequestro conservativo di tutte le somme di pertinenza della stessa, detenute dalla Lega. Al riguardo, è emerso che la Società, pur avendo ricevuto il versamento dei ripetuti importi nel febbraio 2012, fosse ancora debitrice dei propri tesserati per stipendi sin dal mese di dicembre 2011, tanto da subire la richiesta misura cautelare con provvedimento che il Tribunale di Crema ha concesso inaudita altera parte il 3.5.2012. Pertanto, valutato il ridottissimo lasso temporale nel quale si è articolata la vicenda, anche la scelta di rispondere il 3.5.2012 ai legali della Società – che sollecitavano il versamento dei contributi – che i conteggi non fossero ancora compiuti se, da un lato, ben può essere stata conseguenza di frammentarie ed inesatte comunicazioni verbali tra gli uffici (nel corso di procedure compiute in pochi giorni e, per di più, nell’imminenza di una festività (1° maggio), non è necessariamente indicativa della volontà specifica di pregiudicare l’US Pergocrema 1932. In conclusione non v’è negli atti del giudizio traccia di un provvedimento personale del Presidente Macalli che abbia bloccato il bonifico nei confronti della Società, né v’è traccia di contrasti ai vertici della Lega per il mancato bonifico. Tutti sembrano aver concordato sullo stato di enorme difficoltà della Società e nessuno degli uffici interessati alla pratica (Presidenza, Direzione Generale, Segreteria Generale, Ufficio Legale, Ufficio Amministrazione) risulta aver sollevato perplessità in proposito. Alla luce di tutto ciò appare difficile poter condividere l’assunto della Procura Federale che ha sostenuto che il Presidente Macalli “bloccava il bonifico della somma di € 256.488,80 dovuta alla U.S. Pergocrema 1932 quale quota dei contributi derivanti dalla suddivisione dei diritti televisivi, senza che ricorresse alcuna giustificazione giuridica, con ciò aggravando la situazione di crisi finanziaria della predetta Società che non ebbe la possibilità di ripianare il debito portato nel ricorso di fallimento che, quindi, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Crema in data 20.6.2012”. E non essendovi traccia di un provvedimento al riguardo del Presidente Macalli diventa difficile imputare in via esclusiva allo stesso il blocco del bonifico. Sicuramente sul punto al deferimento della Procura Federale è mancata una prova certa e circostanziata. La giustificazione giuridica (che la Procura Federale assume non ricorrere), seppure non palesata con chiarezza sul momento, esisteva e consisteva nelle perplessità e dunque nei pareri contrari al pagamento degli Uffici competenti. Ora, il fatto che il Presidente Macalli non abbia fornito nell’immediato tale giustificazione, che pur sussisteva, non consente l’accoglimento del deferimento perché in tal caso si dovrebbe attribuire al soggetto deferito anche la responsabilità del fallimento della Società, circostanza alla quale non sembra credere nemmeno la Procura Federale in considerazione della sanzione richiesta. Per tali motivi il deferimento, sul punto, non può essere accolto.

Nel determinare la sanzione indicata nel dispositivo si è tenuto conto della rilevanza della violazione disciplinare contestata e della più volta richiamata posizione rivestita dal deferito ai vertici della Lega Pro e della Federazione Italiana Giuoco Calcio. P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, irroga nei confronti del Presidente Mario Macalli la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).