NOCERINA: sanzionati Plasmati, Pastore, Galizia e l'agente Rebesco

19.05.2015 18:00 di Giuseppe Di Lauro   vedi letture
NOCERINA: sanzionati Plasmati, Pastore, Galizia e l'agente Rebesco
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Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Gianvito PLASMATI (calciatore della società A.S.G. NOCERINA S.R.L.), del Sig. Antonio REBESCO (agente di calciatori), del Sig. Ivano PASTORE (collaboratore sportivo e componente della segreteria della società A.S.G. NOCERINA S.R.L.), del Sig. Salvatore GALIZIA (calciatore della società A.S.G. NOCERINA S.R.L.) avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig.Gianvito PLASMATI per aver, in violazione all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. percepito, quale calciatore tesserato per l’A.S.G. NOCERINA S.r.l., nella stagione sportiva 2011-2012 compensi in nero per euro 7.250,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società direttamente riconducibile ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a FAIELLA Alfonso

Sig.Antonio REBESCO per aver, in violazione all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 17, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 26 stesso Regolamento, percepito, quale Agente di Calciatori, nella stagione sportiva 2011- 2012 compensi in nero per euro 26.900,00 dalla EURO BIT S.r.l., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a FAIELLA Alfonso;

Sig.Ivano PASTORE per aver, in violazione all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 10, del C.G.S. percepito, quale Collaboratore Sportivo e Componente della Segreteria dell’A.S.G. NOCERINA S.r.l., nelle stagioni sportive comprese tra il 2010-2011 e il 2011-2012 compensi in nero per euro 9.453,00 di cui euro 5.503,00 dalla P.M.CO. S.r.l., euro 3.950,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a FAIELLA Alfonso;

Sig.Salvatore GALIZIA per aver, in violazione all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. percepito, quale calciatore tesserato per l’A.S.G. NOCERINA S.r.l., nella stagione sportiva 2010-2011 compensi in nero per euro 34.210,00 dalla P.M.CO. S.r.l., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a FAIELLA Alfonso.

-vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianvito PLASMATI, dal Sig. Antonio REBESCO, dal Sig. Ivano PASTORE, dal Sig. Salvatore GALIZIA;

-vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

-vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

-rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornate di squalifica e di € 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Gianvito PLASMATI, di 14 giorni di sospensione e di € 2.667,00 di ammenda nei confronti del Sig. Antonio REBESCO, di 20 giorni di inibizione e di € 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Ivano PASTORE e di 20 giorni di squalifica e di €
5.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Salvatore GALIZIA;