LA GIUSTIZIA SPORTIVA FERMA L'EX DE ROSA

15.04.2015 08:45 di  Marco Mattiello   vedi letture
LA GIUSTIZIA SPORTIVA FERMA L'EX DE ROSA

DECISIONE DELLA PROCURA FEDERALE PER I FATTI DI CAVESE-LICATA DEL CAMPIONATO SCORSO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1030pf13-14 adottato nei confronti del

La sentenza :

Sig. Claudio DE ROSA, violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver prima della gara CAVESE – LICATA del 4/05/2014 (campionato di Serie D – Gir. I), quale capitano della squadra, nell’occasione facente funzione di allenatore, posto in essere atti non conformi alle regole di correttezza, lealtà e probità soggiacendo alle pretese ed alla condotta illegittima tenuta da due individui estranei alla società ma riconducibili alla tifoseria locale, senza che ricorresse alcuna necessità derivante da obiettive condizioni di fatto, inserendo fra i titolari della squadra il terzo portiere sig. D’Amico Giuseppe, neppure convocato per la gara né compreso nella distinta dei calciatori che sarebbero dovuti scendere in campo, così aderendo alle ingiustificate richieste imposte dai predetti due individui senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l’Autorità Giudiziaria vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio DE ROSA vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione

della sanzione di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Claudio DE ROSA;