1^ DIVISIONE: le decisioni del Giudice Sportivo

A seguito della ventottesima e della trentaduesima giornata di campionato e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari riguardanti i due gironi di Prima Divisione
16.04.2014 12:00 di  LUCA Esposito  Twitter:    vedi letture
1^ DIVISIONE: le decisioni del Giudice Sportivo
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© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

GARA L’AQUILA-NOCERINA
Il Giudice Sportivo, rilevato che la gara indicata in oggetto non è stata disputata per l’esclusione della società A.S.G. Nocerina S.r.l. dal Campionato di competenza disposta dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014; visto l’art. 53 comma 4 delle N.O.I.F, ha deliberato in applicazione della norma vigente, che la gara indicata in oggetto è considerata perduta dalla società A.S.G. Nocerina S.r.l. con il punteggio di 0 a 3 a favore della società L’ Aquila Calcio 1927 S.r.l. (L’Aquila 3 - Nocerina 0).

AMMENDE:
€ 2.500,00 BARLETTA CALCIO S.R.L. per aver provocato ritardo sull'orario d'inizio della gara; perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore cinque fumogeni che venivano lanciati sul terreno di gioco e facevano esplodere, sempre nel recinto di gioco, un petardo, senza conseguenze.
€ 2.500,00 LECCE SPA perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere numerosi petardi, anche di notevole potenza, tre dei quali nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 2.000,00 FROSINONE CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni che venivano lanciati sul terreno di gioco obbligando l'arbitro ad una breve sospensione della gara per permetterne la rimozione; gli stessi facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.
€ 1.500,00 PRO VERCELLI 1892 S.R.L. perché propri sostenitori più volte durante la gara rivolgevano all'arbitro reiterate frasi offensive.
€ 1.000,00 ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni e facevano esplodere nel recinto di gioco un petardo, senza conseguenze.
€ 1.000,00 VIRTUS ENTELLA S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni e facevano esplodere due petardi, senza conseguenze.
€ 750,00 PERUGIA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze.
€ 500,00 CATANZARO CALCIO 2011 SRL per aver provocato ritardo sull'orario d'inizio della gara.

ALLENATORE:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

STELLONE ROBERTO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro al termine del primo tempo di gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

GRECO GIUSEPPE (PRO VERCELLI 1892 S.R.L.) per comportamento offensivo verso l'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
LIVERANI LUCA (BARLETTA CALCIO S.R.L.) perché quale portiere giocava il pallone con le mani fuori dall'area di rigore per impedire la segnatura di una rete.
SBRAGA ANDREA (CARRARESE CALCIO S.R.L.) per aver giocato il pallone con le mani impedendo la segnatura di una rete.
FRANCHINI FEDERICO (LUMEZZANE S.P.A.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
PEDRELLI DANIELE (VIRTUS ENTELLA S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
GESSA ANDREA (FROSINONE CALCIO S.R.L.) per condotta scorretta verso un avversario e per simulazione di fallo.
BURZIGOTTI LORENZO (GROSSETO F.C. S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
ABRUZZESE GIUSEPPE (LECCE SPA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
GUARCO SIMONE (SAN MARINO CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
DE MARTIS ANGELO GIACOMO (SAVONA F.B.C. S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XI INFR):

ABBATE MATTEO (CREMONESE S.P.A.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (VIII INFR):
MENGONI ANDREA (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
TERIGI LEONARDO (GROSSETO F.C. S.R.L.)
GATTO EMANUELE (LUMEZZANE S.P.A.)
GOMES RIBEIRO FILIPE (PERUGIA CALCIO S.R.L.)
PACCIARDI GABRIELE (SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR):
REGONESI PIERRE GIORGIO (ALBINOLEFFE S.R.L.)
MILESI LUCA (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
MUNGO DOMENICO (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
PIANA LUCA (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)
BIASI DARIO (FROSINONE CALCIO S.R.L.)
FABIANO GIANNI (PRO VERCELLI 1892 S.R.L.)
ARESTI SIMONE (SAVONA F.B.C. S.R.L.)
PASINI NICOLA (UNIONE VENEZIA S.R.L.)
CERVO DE LUCA CESAR VINICIO (VIRTUS ENTELLA S.R.L.)
VOLPE GENNARO (VIRTUS ENTELLA S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XII INFR):
BENEDETTI ALESSIO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
COSENZA FRANCESCO (PRO VERCELLI 1892 S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR):
TANTARDINI RICCARDO (FERALPISALO' S.R.L.)
PAROLA ANDREA (REGGIANA 1919 S.P.A.)
TUIA ALESSANDRO (SALERNITANA 1919 S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR):
CORRADI MATTIA (ALBINOLEFFE S.R.L.)
GIACOMINI ANDREA (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)
VERACHI ENRICO (CALCIO COMO S.R.L.)
BRACALETTI ANDREA (FERALPISALO' S.R.L.)
RUSSO ADRIANO (FROSINONE CALCIO S.R.L.)
TOPPAN JURI (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
ARRIGONI MAROCCO ANDREA (PAVIA S.R.L.)
PERPETUINI RICCARDO (SALERNITANA 1919 S.R.L.)
TROIANO MICHELE (VIRTUS ENTELLA S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR):
ALTINIER CRISTIAN (CALCIO COMO S.R.L.)
GHERARDI ALESSANDRO (CARRARESE CALCIO S.R.L.)
VANNUCCI DIEGO (CARRARESE CALCIO S.R.L.)
DI NOIA GIOVANNI (CITTA' DI PONTEDERA S.R.L.)
LEONARDUZZI OMAR (FERALPISALO' S.R.L.)
MAROTTA ALESSANDRO (GROSSETO F.C. S.R.L.)
SPIRITO CRISTIANO (SAN MARINO CALCIO S.R.L.)
GIULIATTO ALBERTO (SAVONA F.B.C. S.R.L.)