CLAMOROSO: tre radiazioni in Seconda Categoria

26.03.2015 19:23 di Marco Mattiello   vedi letture
CLAMOROSO: tre radiazioni in Seconda Categoria

L'aggressione all'arbitro verificatasi la scorsa settimana in un recupero di Seconda Categoria è stata punita in maniera esemplare dal giudice sportivo, che ha stangato la Real Sasso e disposto il provvedimento di radiazione, oltre ai cinque anni di stop, per chi inscenò una situazione di inaudita violenza a sfondo calcistica nella sfida giocata a Mugnano del Cardinale. Di seguito, l'ampia motivazione ed i provvedimenti.

GARA SALVATORE DE JUDICIBUS – REAL SASSO DEL 18/3/2015- Il G.S.T., letto il referto di gara nonché i relativi allegati con annesso il supplemento di rapporto; accertata la presenza di Forza Pubblica, si rileva che al 42’ del secondo tempo a seguito della notifica del provvedimento di espulsione a carico del tesserato Infante Bartolomeo n. 11 soc. Real Sasso per ingiuria e minaccia nei confronti dell’arbitro, si determinava una situazione di assoluta ed ingiustificata tensione. In particolare il predetto tesserato dopo essersi tolto le scarpette da gioco, scagliava una di esse all’indirizzo dell’arbitro colpendolo al volto e causando a questi forte dolore nonché copiosa fuoriuscita di liquido ematico dal labbro.

A seguito di questa forte emorragia l’arbitro si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara. Mentre il direttore di gara si avviava verso il proprio spogliatoio veniva raggiunto da altro tesserato De Lucia Fabio n. 6 società Real Sasso - precedentemente espulso per condotta violenta ai danni di un calciatore avversario - e lo colpiva con calci, schiaffi e pugni in più parti del corpo. A questo punto mentre il De Lucia infieriva nei confronti dell’arbitro sopraggiungeva nuovamente l’Infante, che rientrato nel rettangolo di gara, unitamente al compagno colpiva con pugni alla testa l’arbitro facendolo cadere a terra. Nonostante la rovinosa caduta del direttore di gara i due tesserati infierivano nei confronti di quest’ultimo, fino all’arrivo dei dirigenti della società Real Sasso. Tuttavia in questa fase concitata sopraggiungeva il calciatore Cavezza Franco n. 9 soc. Real Sasso che nonostante la presenza dei suoi dirigenti, si accaniva nei confronti dello sventurato direttore di gara colpendolo con un violento calcio all’addome e determinando la perdita dei sensi di quest’ultimo. Pertanto giungevano in breve all’impianto sportivo i Carabinieri che ristabilivano l’ordine e sollecitavano l’intervento del servizio di pronto intervento del 118, che trasportava l’arbitro nel più vicino presidio ospedaliero, per le cure necessarie.

Questo G.S.T. ritiene i fatti in narrativa di particolare gravità, essendo la violenza perpetrata ai danni dell’arbitro inaudita e irrazionale in ordine agli accadimenti sul rettangolo di gara. Di tutta rilevanza che le circostanze ricostruite in maniera minuziosa da parte dell’arbitro siano da addebitarsi ai tesserati della società Real Sasso. Questo G.S.T. nel determinare le sanzioni a carico della società Real Sasso deve comunque tenere conto dell’intervento da parte del dirigente e dell’allenatore – nelle persone, rispettivamente, dei sigg. De Sarno Giovanni e Lucania Antonio – frapposti ai loro stessi tesserati e l’arbitro al fine di contenere l’aggressione dei primi. Tuttavia questo Giudice ritiene comunque tardivo tale intervento e pertanto meritevole di sanzione adeguata, che verrà determinata come di seguito. Non va sottaciuta la circostanza che l’aggressione di Infante Bartolomeo avrebbe di per sé dovuto imporre ai dirigenti della società Real Sasso un intervento energico e di controllo dei propri tesserati al fine di evitare e scongiurare le ulteriori conseguenze che puntualmente, nel caso di specie che ci interessa, si sono verificate, vale a dire le successive aggressioni dei tesserati De Lucia Fabio e Cavezza Franco. In ordine ai singoli tesserati le modalità di aggressione con cui si sono consumati gli atti di violenza sono di particolare gravità non solo in riferimento alle conseguenze che l’arbitro ha dovuto patire – nell’immediato la perdita di sensi per il forte dolore, nonché le contusioni su tutto il corpo – ma anche in relazione ai colpi ricevuti al capo che certamente avrebbero potuto determinare situazioni di ben più grave portata. Questo Giudice Sportivo tiene conto della giovane età del De Lucia Fabio e del Cavezza Franco, ma deve altresì considerare l’accanimento nell’aggredire l’arbitro nonostante questi fosse a terra esamine e privo di qualsivoglia difesa. Tale aspetto della vicenda, la gravità dei fatti come in narrativa, nonché il comportamento irrispettoso delle regole di giustizia sportiva – deve rimarcarsi la circostanza che due dei tesserati aggressori, tra cui Infante Bartolomeo e De Lucia Fabio erano stati precedentemente espulsi e che quindi al fine di aggredire l’arbitro rientravano indebitamente nel rettangolo di gara – non consentono in sede di giudizio alcun tipo di attenuante al caso concreto. In ultimo questo G.S.T. ritiene le condotte dei tesserati Infante Bartolomeo, De Lucia Fabio e Cavezza Franco di pari gravità, in quanto concorrenti nella medesima aggressione indipendentemente dal contributo specifico che questi abbiano apportato alle lesioni del direttore di gara

 Per tali motivi, letti gli artt. 4 e 17 del Codice di Giustizia Sportiva

DELIBERA di infliggere alla società Real Sasso la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; commina alla società Real Sasso un’ammenda di € 600.00 per i fatti in narrativa, sanzione attenuata per l’intervento del dirigente e dell’allenatore della medesima società. Letto l’art. 18 lett. G del C.G.S. Infligge alla società Real Sasso la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Letto l’art. 19 comma 3 C.G.S. commina ai tesserati Infante Bartolomeo, De Lucia Fabio e Cavezza Franco – tutti appartenenti alla società Real Sasso – la squalifica fino a tutto il 18.03.2020 e valutata l’infrazione commessa di particolare gravità si  dispone altresì la PRECLUSIONE alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.