> Play Off:


AMMENDE:


€ 3.000,00  NOCERINA S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze, e facevano esplodere numerosi petardi di notevole potenza nel proprio settore ed un ulteriore petardo nel recinto di gioco, sempre senza conseguenze; gli stessi durante il primo tempo di gara esponevano uno striscione offensivo verso l'opposta tifoseria.


€ 1.500,00  PERUGIA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze; gli stessi durante la gara lanciavano nel recinto di gioco due bottigliette d'acqua semipiene e due aste di plastica, senza conseguenze.


€ 1.000,00  LECCE SPA perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore un fumogeno e facevano esplodere sul terreno di gioco un petardo di notevole potenza che danneggiava la superficie sintetica del terreno stesso (obbligo risarcimento danni, se richiesto).


€ 300,00  PISA 1909 S.S.AR.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni.



ALLENATORE:


AMMONIZIONE:


VECCHI STEFANO  (FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL) per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso, r. quarto uff.).



CALCIATORI ESPULSI:


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:


MASSONI LEONARDO  (PERUGIA CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.


CALCIATORI NON ESPULSI:


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:


DEROSE FRANCESCO  (LECCE SPA) perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi reagiva agli insulti della tifoseria locale con gesti offensivi (r.cc e r.quarto uff.).



> Play Out:


AMMENDE:


€ 3.000,00  SORRENTO CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori, durante la gara, indirizzavano verso un assistente arbitrale alcuni sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo.


€ 1.500,00  ANDRIA BAT S.R.L. perché persona non in distinta, ma riconducibile alla società, negli spogliatoi, al termine della gara rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose; perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere tre petardi, senza conseguenze.


€ 750,00  ANDRIA BAT S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e facevano esplodere tre petardi, senza conseguenze.



CALCIATORI ESPULSI:


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:


LA ROSA FRANCESCO  (ANDRIA BAT S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.


PATACCHIOLA SIMONE  (PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.


 

 

Sezione: Giudice sportivo / Data: Lun 27 maggio 2013 alle 20:35
Autore: LUCA Esposito
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